Sottoscritta oggi in Aran l’ipotesi di accordo CCNQ 22/24 su ripartizione distacchi e permessi sindacali

22/06/2023

il testo dell’ipotesi di CCNQ sottoscritto questa mattina. CODIRP ha chiesto, seguita da molte altre confederazioni, e ottenuto il miglioramento dell’ultimo testo sull’assemblea in video conferenza. 

Per quanto riguarda la questione dei permessi della dirigenza spettanti per RSU, congelati e non fruibili dalle RSA ai sensi dell’art. 36 della bozza, la dott.ssa Marongiu ha spiegato che trattasi di ore “congelate”  oggetto di trattativa all’indomani dell’entrata in vigore della disciplina delle RSU. 

CODIRP ha sottoscritto pur consapevole che le modifiche apportate hanno riguardato una minima attualizzazione del testo che il Presidente ARAN ha ritenuto non ulteriormente emendabile in quanto il mandato dell’agenzia contenuto nell’atto di indirizzo del Ministro riguarda esclusivamente la “ripartizione di permessi e distacchi”, non la modifica generale della disciplina. L’ARAN ha assunto l’impegno di lavorare su una piattaforma più ampia alla prima occasione utile.

“In effetti si stanno susseguendo tavoli negoziali con scarsa disponibilità del merito delle modifiche, a volte per effetto di atti di indirizzo molto restrittivi, ad alcuni tavoli per scarsità di risorse economiche, ad altri per volere del Tavolo complessivo, quindi anche per volere di alcune Sigle Sindacali che preferiscono “chiudere in fretta” piuttosto che approfittare del tavolo negoziale per migliorare condizioni di lavoro o discipline normative” ha dichiarato il Segretario Generale Cignarelli alla fine della riunione. 

Nota di attenzione sul contenuto dell’allegato ARAN qui riportato :

Si richiama l’attenzione sulla facoltà di utilizzo in forma cumulata a livello nazionale dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato. Detta facoltà andrà esercitata nei tempi, nelle forme e con le modalità previsti dall’art. 12, co. 2 del CCNQ 4 dicembre 2017. Sotto tale ultimo profilo si rappresenta che i 45 giorni ivi previsti scadono il 7 agosto p.v., pertanto tale data rappresenta il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni contenenti le percentuali dei permessi che si intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Si ricorda che il mancato invio, nei termini, di tale comunicazione si intende quale implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

Scritto da: Loredana Ulivi
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